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TIPOLOGIE DEGLI APPARECCHI SANITARI

Riportiamo alcuni riferimenti e paragrafi di rilevante utilità, necessari alla progettazione dei bagni, per servizi industriali e comunitari, tratti da D.P.R. n° 327 del 26/03/1980.

SERVIZI PER INDUSTRIA ALIMENTARE
(D.P.R. n° 327 del 26/03/1980)
I servizi igienici debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici) con distributori di sapone liquido o in polvere, con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili, da cestinare dopo l’uso.

CARATTERISTICHE DEL PAVIMENTO
(Circolare Regionale n° 38 del 29/07/1987)
Deve presentare caratteristiche di facile percorribilità, ed essere:
- liscio
- antisdrucciolevole
- facilmente lavabile
Prestare attenzione ai casi che richiedono pavimentazioni particolari (es. conceria, ceramica, metalmeccanica, depositi di sostanze pericolose in genere,ecc.).

CARATTERISTICHE DELLE DOCCE
(art.38 del D.P.R. n° 303/1956)
Obbligatorie per quelle lavorazioni citate dall'art. 38 del D.P.R n° 303/1956, le caratteristiche strutturali devono essere le stesse previste per i posti w.c. ai punti 3-4 in numero adeguato a permettere un utilizzo da parte di tutti i dipendenti interessati senza attese prolungate; come valore indicativo si deve fare riferimento al rapporto di una doccia ogni dieci dipendenti, di norma comunicanti con gli spogliatoi.

CARATTERISTICHE DEI LAVANDINI
(art. 37 del D.P.R. n° 303/1956)
Uno ogni 5 addetti contemporaneamente. I lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 cm. per ogni posto. Per i lavandini collettivi "in linea" l'interesse fra i due gruppi di distribuzione dell'acqua (calda e fredda) deve essere di almeno 60 cm. Per i lavandini "circolari multipli a centro locale", ad ogni gruppo di distribuzione dell'acqua deve corrispondere almeno 60 cm. utili di circonferenza del lavabo.

CARATTERISTICHE DEGLI SPOGLIATOI
(art. 40 del D.P.R. n° 303/56)
Da non identificarsi con l'antibagno, si definiscono le seguenti caratteristiche strutturali degli spogliatoi:
a. superficie in pianta non inferiore a mq. 1,50 per addetto per i primi 10 dipendenti occupati in un turno; mq. 1,20 per ogni addetto eccedente i primi dieci.
b. altezza libera interna di almeno m. 2,40 (art. 1 del D.M. 5/7/1975).
di norma vanno assicurate la illuminazione e la ventilazione naturali di tipo diretto nei rapporti rispettivamente di 1/10 e 1/20 della superficie in pianta locale.